Il paesaggio è considerato come un bene culturale integrale, infatti si focalizza l’attenzione sui suoi multiformi volti e problemi: dalla sua identità storica alla capacità di essere risorsa economica e sociale.

Negli ultimi anni  il paesaggio è diventato oggetto di rinnovato e crescente interesse, sia da parte di una società, in cui aumenta la domanda di cultura e di valori legati alla qualità della vita, sia da parte di organismi istituzionali.

Definizione della parola “Paesaggio”

Il termine paesaggio è un’espressione indefinita e polisemica , essendo riferibile ad una varietà di contenuti semantici. La parola “paesaggio” deriva da “paese” e si riferisce ad una porzione di territorio colto nei suoi aspetti formali e sensibili: cioè l’essere connotato, in senso relazionale, come un’interazione tra l’uomo e i luoghi; per esserci il paesaggio necessita di un osservatore che lo contempli, lo rappresenti, lo fruisca.

Un attributo, spesso riconosciuto ad esso, è il suo valore estetico: l’essere percepito in base ai suoi contenuti formali (dal “bel paesaggio” rinascimentale, ai paesaggi “belli e brutti” dell’attualità). Inoltre molte altre sono le valenze riconoscibili nel paesaggio: il suo valore ecologico (la ricchezza di biodiversità contenuta nel paesaggio agrario tradizionale), quello esistenziale (il paesaggio come componente dell’identità individuale e collettiva).

In aggiunta, poiché l’uomo, nella sua interazione con il paesaggio, opera come soggetto di costruzione, contribuisce alla creazione di un paesaggio come prodotto modellato, disegnato, organizzato dall’uomo nelle sue azioni quotidiane di vivere, abitare e lavorare.

Il paesaggio è una unione di forma più processo, è un prodotto socio-territoriale nel quale è sedimentato il rapporto storico uomo-natura, che si esprime nei tempi attraverso un sistema di segni, un insieme di significati materiali.

Questo è il valore centrale del paesaggio poiché esso si disvela quale documento della storia del territorio e degli uomini che l’hanno costruito, serbatoio di memoria. Ne consegue un suo valore aggiunto: il valore di bene culturale nella sua interezza di patrimonio integrale diffuso.

 Il  paesaggio: connubio tra territorio e ambiente

Il paesaggio, geograficamente, è circoscrivibile in alcuni spazi territoriali, naturali ed ambientali e come si affermava, è una unione di forma (spazi aperti agricoli e non) più processo. La stessa definizione del territorio implica molte specificità enucleate già nella definizione del paesaggio, ma in aggiunta il territorio è considerato come uno spazio trasformato dalla società che vi è insediata, la cui componente fisica è mediata dai valori e dalle scelte della società stessa.

Il paesaggio si sviluppa anche in uno spazio ambientale inteso in senso ecologico. Riferendosi in prima approssimazione alla definizione ecologica, si può assumere che l’ambiente costituisca lo spazio di relazione degli organismi viventi, ossia l’insieme delle condizioni abiotiche e biotiche che li circondano, rendendo possibile la vita. Un carattere fondamentale dell’ambiente è quello di essere uno “spazio circostante” ossia uno spazio specifico. L’uomo, infatti, ha nei confronti dell’ambiente almeno tre forti atteggiamenti performativi: ne media i caratteri fisici attraverso la cultura; li trasforma attraverso la tecnologia; li evade con gli spostamenti spaziali di oggetti fisici e di persone.

Il paesaggio di conseguenza subisce delle alterazione nel tempo a causa di continui cambiamenti sia del territorio che dell’ambiente provocati dall’intervento dell’uomo, delineando quindi sia la geografia rurale,  che lo sviluppo rurale di un  determinato territorio.

Per sviluppo rurale si intende: occuparsi dell’evoluzione della campagna, ossia di un territorio esterno alle città; questo è divenuto un argomento centrale e, per varie motivazioni, tutti possiamo individuare, in alcune irripetibili funzioni della campagna, nel quadro del progetto di sostenibilità ambientale, il ruolo di custodia degli spazi liberi complementari e vitali per le aree ad insediamento concentrato, il  ruolo di custodia dei livelli attuali di biodiversità, il ruolo di scuola della natura.

Il territorio diventa, in questa nuova ottica, una ricchezza per il futuro, dove il paesaggio è il luogo della relazione tra ambiente e valore umano, di conseguenza non è da considerarsi come un museo di tradizioni antiche, ma come una realtà viva, un ecomuseo:“un luogo di sintesi, una preziosa occasione per ripensare la realtà, per educare l’occhio ad uno sguardo non più estetico bensì geografico, capace di restituire unitarietà allo spazio in cui si vive”.

 Paesaggio agrario

Il paesaggio, inteso come territorio agrario, è interpretabile con numerose chiavi di lettura che comprendono quelle del geografo, del geologo, dell’agronomo, dell’architetto-urbanista, del botanico, del zoologo, dell’economista.

Inoltre il paesaggio agrario è il luogo dove è possibile costruire una forte compatibilità tra ecosistemi e tecnosistemi e dove si sviluppa una cultura del vicinato ecosistemico (pluralità di vegetali ed animali gestiti dall’azione dell’uomo-imprenditore).

Le azioni svolte su un territorio agrario sembrano fondamentalmente dovute all’intervento dell’uomo sul mondo esterno e sembrano interessare principalmente il mondo della produzione agricola, ossia delle imprese agricole. Queste ultime svolgono spesso un ruolo di regia nello sviluppo economico-rurale di un territorio.

Infatti è illuminante la definizione che Emilio Sereni dà del paesaggio agrario: “il paesaggio agrario è la forma che l’uomo, nel corso dei secoli e delle attività produttive, imprime coscientemente e sistematicamente al territorio”.

È un gioco di squadra, nella realtà, dove ci sono vari soggetti che interagiscono in un territorio, tra i quali, il produttore agricolo è percepito come il regista della squadra sia in senso positivo, che, talvolta, in senso negativo (spesso vissuto come soggetto che inquina l’ambiente con l’uso di pesticidi ecc.).

Le finalità del gioco di squadra sono molteplici, ma si possono indirizzare ad un fine unico: quello della salvaguardia di un patrimonio agricolo-rurale e di promozione dell’ecosostenibilità del territorio agrario.

Per ecosostenibilità si intende: tutela dell’ambiente e dei prodotti tipici di un determinato  territorio.

Nella coscienza comune nascono sempre più insistenti l’idea ed il piacere di percepire il paesaggio agrario come un luogo plurifunzionale, avente la funzione di promozione di prodotti tipici sani e di nicchia e anche la funzione di risanamento dell’ambiente periurbano.

Di conseguenza la valorizzazione dei prodotti tipici locali diventa un obiettivo cardine dell’attività imprenditoriale agricola. Oggi l’impresa agricola entra in un sistema socio-economico più globale in cui la sua funzione strategica è quella di valorizzazione e promozione di un territorio . L’imprenditore è il referente dello sviluppo rurale di un paesaggio agrario: paesaggio che suscita stimoli culturali, del tempo libero, antidoto ai processi di globalizzazione, ma anche luogo del sapere diffuso, per cui un piano di sviluppo economico si interseca con un piano di sviluppo socio-culturale-rurale.

L’imprenditore in questo progetto ecosostenibile diventa un attore sociale, culturale oltre che colturale, il quale dovrebbe sedere ai tavoli delle amministrazioni comunali dove si programma la pianificazione territoriale urbanistica del paesaggio rurale, attraverso sistemi di concertazione locale, al fine di promuovere una rete ecologica, ma anche di relazione tra vita urbana e rurale. Il suo ruolo diventerebbe il custode del patrimonio agricolo, rurale ed ambientale

 
La Convenzione europea del paesaggio

Il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (Cplre) ha preso l’iniziativa di definire un progetto di Convenzione europea del paesaggio, per contrastare la tendenza, in atto, all’omologazione, quando non addirittura, all’estinzione dei paesaggi europei.
Il Cplre valuta infatti come determinante il ruolo del paesaggio nel rafforzamento delle identità regionali come pure della qualità di relazione tra i cittadini ed il loro territorio oggi sicuramente identificabile nel paesaggio.

Tale convenzione costituisce, nelle intenzioni dei suoi proponenti, la risposta destinata a colmare un vuoto giuridico dovuto all’assenza, su scala europea, di un riferimento specifico e completo interamente dedicato alla conservazione, alla gestione e alla valorizzazione dei paesaggi europei.

Le iniziative esistenti hanno spesso una portata geografica limitata, sono rivolte verso aspetti parziali della problematica paesaggistica o la affrontano nell’ambito della protezione e della gestione di altri interessi territoriali.

Il campo di applicazione della Convenzione europea del paesaggio riguarderà l’insieme dei paesaggi europei, non limitandosi agli aspetti culturali o artificiali o agli elementi naturali del paesaggio ma il complesso di questi elementi e delle relazioni fra di essi.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale

Il compito principale della “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” approvata dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel novembre del 1972, è selezionare e conservare il patrimonio mondiale di valore universale, attraverso la stesura di una lista di siti culturali e naturali (Lista del Patrimonio Mondiale) di eccezionale valore ed interesse.

In tale attività natura e cultura sono complementari: l’identità culturale è ed è stata forgiata dall’ambiente naturale dove i popoli vivono; i monumenti culturali e i siti naturali possono essere minacciati dagli stessi fattori di degrado.

Nonostante questa definizione del patrimonio proposta dalla Convenzione abbia aperto prospettive innovatrici per la protezione dei paesaggi, è solo nel dicembre del 1992 che il Comitato del patrimonio mondiale ha adottato nuovi criteri negli orientamenti per l’applicazione della convenzione, attraverso l’individuazione di tre categorie di paesaggi culturali:

  • il paesaggio chiaramente definito, concepito e creato intenzionalmente dall’uomo che comprende i giardini e i parchi;
  • il paesaggio evolutivo, risultante da un’esigenza sociale, economica, amministrativa e/o religiosa che ha raggiunto la sua forma attuale associandosi e adeguandosi al suo ambiente naturale. Esso è diviso in due categorie: il paesaggio vestigia (o fossile), il cui processo evolutivo è stato interrotto ad un determinato momento, e il paesaggio vivo che conserva un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, strettamente associato al modo di vivere tradizionale e in cui il processo evolutivo continua;
  • il paesaggio culturale associativo elencato sulla Lista del patrimonio mondiale per l’intensità dei fenomeni religiosi, artistici o culturali con gli elementi naturali.

L’Italia ha recepito la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con la legge n. 184 del 1987, impegnandosi a conservare i siti individuati sul proprio territorio.

Piani territoriali paesistici

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  costituisce “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352”. Particolare interesse per chi si occupa di pianificazione, gli articoli 149 e 150, relativi ai ”Piani territoriali paesistici”.

Il comma 1 dell’articolo 149 (“Piani territoriali paesistici” ) del decreto dispone che:

Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

I beni e le aree di particolare valore paesistico ed ambientale sono:

  1. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
  3. c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1953, n. 1775, e le relative sponde o piede dogli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  5. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  6. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  7. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  8. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  9. l) i vulcani;
  10. m) le zone di interesse archeologico.

La disciplina del territorio includente i beni ambientali di cui s’è detto deve essere dettata dalle regioni mediante piani territoriali paesistici oppure mediante piani urbanistico-territoriali che, secondo la disposizione del Testo unico, devono avere “le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali”

Il comma 3 dell’articolo 149 del Testo unico dispone che:

Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il comma 1 dell’articolo 150 del Testo unico dispone che:

Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L’articolo da ultimo citato stabilisce che “hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città ; e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese”, e che tali compiti “sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata” (Stato, regioni, città ; e autonomie locali).

Il comma 2 dell’articolo 150 del Testo unico dispone che:

I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano……alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149.

Il comma 3 dell’articolo 150 del Testo unico dispone che:

Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Desta stupore che tale possibilità non sia esplicitamente riconosciuta anche alle province, le quali, per contro sono l’unico soggetto istituzionale considerato dall’articolo 57 del decreto legislativo 112/1998, laddove, al comma 1, dispone che:

 La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

 

Bibliografia

 Il paesaggio bene culturale integrale di Italia Nostra – Quaderno 1; Pubblicato con  il contributo della COOP.

Sviluppo rurale: società, territorio, impresa a cura di Elisabetta Basile, Donato Romano Ed Franco Angeli 2002. Tratto dall’articolo di Maria Tinacci Mossello  (pag. 71)

 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Firenze, 20 ottobre 2000
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente;
constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea
riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana
osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione
persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo
tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la
convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa (Berna, 19 settembre 1979),
 la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985),
la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992),
la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali,
la Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985),
 la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992),
 la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972),
e la Convenzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;
 
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
  2. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
  3. “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
  4. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
  5. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
  6. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

 

Articolo 2 – Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

 

Articolo 3 – Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

 

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI

 

Articolo 4 – Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell’autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

 

Articolo 5 – Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

  1. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
  2. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
  3. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
  4. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

 

Articolo 6 – Misure specifiche

A – Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B – Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

  1. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;
  2. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
  3. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.

C – Individuazione e valutazione

  1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
      1. individuare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio;
      2. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
  • seguirne le trasformazioni ;
  1. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
  2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all’articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

 

CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

 

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

  1. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
  2. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione;
  3. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all’elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

 

Articolo 10 – Controllo dell’applicazione della Convenzione

  1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del controllo dell’applicazione della Convenzione.
  2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
  3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l’assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

  1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
  2. Le candidature per l’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all’articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
  3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all’articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
  4. L’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

 

 

CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI

 

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

 

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
  3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

Articolo 14 – Adesione

  1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
  2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

 

      Articolo 15 – Applicazione territoriale

  1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
  2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
  3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

 

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